Superbonus

Superbonus

pagina aggiornata a maggio 2023

A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023, alcune tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica degli edifici potranno beneficiare del Superbonus in quattro anni per la parte di spese sostenuta dal 2022.
La Legge di Bilancio ha tuttavia introdotto una serie di proroghe per i condomini a patto che vengano rispettate le nuove indicazioni:

  • la detrazione del 110% è stata prorogata fino al 31/12/2023 nel caso di CILAS presentata entro il 25 novembre 2022. Verrà poi rimodulata al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025. Rientrano in questa fattispecie anche gli interventi effettuati in riferimento a edifici da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Gli interventi che permettono l’accesso agli incentivi devono garantire un salto di almeno 2 classi energetiche sull’intero edificio.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario intervenire su isolamento termico e impianti di climatizzazione invernale esistenti, sostituendoli con impianti in pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria. L’ampia gamma prodotti di Hokkaido soddisfa tutte le esigenze progettuali per il raggiungimento di elevati standard qualitativi.

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Per accedere al Superbonus è necessario effettuare una completa sostituzione del precedente impianto a favore del nuovo e gli interventi effettuati devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da parte del tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La detrazione si applicherà sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo.

La Legge di Bilancio stabilisce tutti gli interventi ammessi nell’ecobonus al 110%.

Nota importante

Nel dettaglio possono essere elencati in:

1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari.

I parametri possono subire variazioni in base agli aggiornamenti delle normative vigenti. Per informazioni più approfondite ed eventuali aggiornamenti si faccia riferimento al sito ufficiale del governo https://www.governo.it/it/superbonus.